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ALBA, lì 29 marzo 2010

 

 

 

CIRCOLARE DICHIARAZIONE REDDITI 2009

 

IN EVIDENZA

Anche quest’anno sono numerose le novità che interessano il comparto dei redditi: nel quadro B dei fabbricati è richiesta l’indicazione analitica di alcune particolari tipologie di utilizzo dell’immobile (uso gratuito a familiari, immobili condominiali, momentaneo trasferimento in altro comune o all’estero); il quadro C del lavoro dipendente tiene conto delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel settore privato, che per il 2009 trova applicazione sotto forma di imposta sostitutiva nella misura del 10% e non più anche per il lavoro straordinario e/o supplementare. Per il personale del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico è riconosciuta sul trattamento economico accessorio una riduzione d’imposta lorda fino a 134 euro. Scompare la richiesta di bonus straordinario per i nuclei familiari a basso reddito, con l’eliminazione della dichiarazione sostitutiva dell’avente diritto.

Le novità più rilevanti riguardano le spese che danno diritto a sconti: primo tra tutti il nuovo bonus mobili ed elettrodomestici, finalizzato all’arredo dell’immobile ristrutturato, nella misura del 20% delle spese sostenute nel 2009, solo in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio interessate dal 36%. Sempre in tema di immobili e riqualificazione energetica è stata prevista la “portabilità” del beneficio fiscale del 55% in caso di trasferimento per atto tra vivi che per causa di morte, dell’immobile su cui sono stati realizzati gli interventi.

Vi sono poi una serie di proroghe in materia di sconti fiscali: le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, rispettivamente del 55% e 36%; la detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e l’acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità; del 19% per le spese per acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale; del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti e le spese sostenute dai genitori per la frequenza ad asili nido.

Nel calcolo delle imposte si dovrà tenere conto della riduzione del 20% dell’acconto Irpef 2009, nei limiti di quanto dovuto per il saldo. I contribuenti che hanno versato l’acconto in misura “piena”, commisurata cioè al 99% anziché al 79% hanno diritto a un credito di imposta pari alla differenza pagata in più, da utilizzare in compensazione col modello F24.

Per l’Ici viene confermata l’esenzione dall’imposta comunale per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, incluse anche le pertinenze (box, garage e cantina), mentre rimangono colpiti dall’imposta i fabbricati c.d. di lusso, ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l’imposta resta dovuta, con il riconoscimento di una detrazione pari a € 103,29 se utilizzati come dimora abituale.

 

Per prenotare il servizio Dichiarazione Redditi, telefonare al numero 0173.296.720

 

DICHIARAZIONE REDDITI e ICI

Come consuetudine, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati al fine di provvedere per tempo alla predisposizione dei modelli per la Dichiarazione dei Redditi, all’eventuale dichiarazione Ici, ed adempimenti conseguenti (presentazione, versamenti, ecc.). Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, inerente l’anno 2009, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

Si ricorda che ad oggi le scadenze previste, salvo proroghe, sono le seguenti:

Presentazione modello 730/2010

Entro il 30 aprile al sostituto d’imposta

Entro il 31 maggio al Caf/professionista

Pagamento imposte

Entro il 16 giugno senza maggiorazione

Dal 17/6 al 16 luglio con maggiorazione 0,4%

Pagamento acconto ICI

Entro il 16 giugno

Presentazione modello Unico 2010

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 30 settembre con modalità telematica

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER REDIGERE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2009

ü modello di dichiarazione dell’anno precedente (se presentata);

ü documenti relativi agli immobili (atti di acquisto/vendita, visure catastali), elenco degli affitti percepiti e i bollettini di versamento Ici dell’anno precedente;

ü certificazione del modello Cud e qualsiasi altra certificazione nella quale risultino i redditi e le ritenute subite;

ü ogni altro reddito o provento conseguito nell’anno;

ü fatture, ricevute, scontrini e quietanze che attestino il sostenimento di spese ed oneri nell’anno 2009 (spese mediche, attrezzature sanitarie, istruzione, funebri, veterinarie, per l’assistenza personale, attività sportive dei ragazzi, intermediazione immobiliare, canoni di locazione per studenti universitari);

ü copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale e quietanza delle rate pagate per interessi nel 2009;

ü copie delle polizze o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice;

ü per gli interventi di ristrutturazione su immobili: spese per il recupero del patrimonio edilizio e quelle finalizzate al risparmio energetico, copie dei bonifici bancari o postali effettuati; per gli interventi su parti comuni condominiali: dichiarazione dell’amministratore;

ü ogni altra documentazione ritenuta utile all’adempimento dichiarativo.

Per gli utenti registrati del nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dett.asp?ID=947

 

MODELLO UNICO MINI

Il modello Unico MINI è una versione semplificata del modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse. Ha fatto la sua prima comparsa lo scorso anno, ed è composto da quattro facciate e da 24 pagine di istruzioni.

Questo modello in versione light può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

·        non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2008 alla data di presentazione della dichiarazione;
·        non sono titolari di partita IVA;
·        hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
- redditi di terreni e di fabbricati;
- redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione;
- redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
·        intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro;
·        non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.);
·        non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica;
·        non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

La dichiarazione deve essere prioritariamente presentata con modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, con la sola esclusione dei contribuenti che possono presentare il modello Unico MINI 2010 cartaceo agli sportelli postali se:

a)      pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello, perché privi del datore di lavoro o non titolari di pensione;

b)      sono privi di un sostituto di imposta al momento della presentazione della dichiarazione, perché il rapporto di lavoro è cessato.

In alternativa al modello Mini è sempre possibile presentare il modello Unico P.F.

Per maggiori informazioni: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=946

 

VERSAMENTO ICI 2010 E DICHIARAZIONE 2009

Viene confermata l’esenzione dall’imposta comunale per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, incluse anche le pertinenze (box, garage e cantina), mentre rimangono colpiti dall’imposta i fabbricati c.d. di lusso, ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l’imposta resta dovuta, con il riconoscimento di una detrazione pari a € 103,29 se utilizzati come dimora abituale.

Ai fini del calcolo dell’acconto 2010 si deve tener conto delle variazioni intervenute nell’anno in corso, e fino alla data del 16 giugno 2010, monitorando tutte le variazioni intervenute quali:

ú acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.;

ú variazioni catastali intervenute sugli immobili;

ú accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

ú assunzione di contratti di leasing immobiliare;

ú trasferimenti per successioni ereditarie.

La dichiarazione per il 2009 deve essere presentata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili interessati dalle variazioni strutturali o soggettive: pertanto, se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate più dichiarazioni, indicando in ciascuna di esse esclusivamente gli immobili situati nel territorio del Comune al quale viene inoltrata la dichiarazione.

 

SCONTRINI PER SPESE MEDICHE

Con la R.M. n. 10 del 17 febbraio 2010, in merito alla detrazione di spese medicinali, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che oltre agli scontrini riportanti le diciture “farmaco” o “medicinale”, sono detraibili anche quelli riportanti diciture come: "omeopatico", "preparazione galenica" o “ticket” (che può essere solo un medicinale erogato dal servizio sanitario) o con le sigle SOP (spese senza obbligo di prescrizione) e OTC (medicinale da banco). Inoltre, viene precisato che non è più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Si rimanda al nostro sito internet: : http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=945

 

PAGAMENTI CON BONIFICO

Dal 1° marzo 2010 sono entrate in vigore le norme relative a bonifici, assegni circolari e bancari contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, pubblicato sul supplemento speciale alla G.U. del 13 febbraio 2010, con il quale viene recepita la direttiva comunitaria sui sistemi di pagamento (2007/64/Ce). In base agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 11/10:

1.  la banca del pagatore dovrà accreditare entro la giornata operativa successiva al ricevimento dell’ordine l’importo dell’operazione sul conto della banca del beneficiario;

2.  la banca del beneficiario dovrà poi accreditare e mettere effettivamente a disposizione il denaro al cliente entro lo stesso giorno lavorativo.

Per favorire la transizione al nuovo regime il decreto offre fino al 1° gennaio 2012 la possibilità di estendere a 3 giorni i termini massimi di esecuzione (4 giorni per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo). L'operatività di tale periodo transitorio, tuttavia, è concessa al cliente essendo la stessa il risultato di un accordo fra le parti.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.eu

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.eu.

 

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Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi 2009 e ICI 2010.

 

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